In data 6 maggio 2014 il Tribunale Ordinario di Torino - Ufficio Tutele, comunica che in materia di indennità di frequenza/accompagnamento, la riscossione (come pure le attività ad essa strumentali, quali, ad esempio, apertura e chiusura di conto corrente o libretto intestato al minore e destinato all'accredito degli importi, nonchè prelievi) non devono ritenersi soggette ad autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.
Ne consegue che i genitori, o legali rappresentanti, dei minori destinatari delle suddette indennità potranno liberamente compiere ogni atto funzionale all'utilizzo delle indennità, senza necessità di ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità Giudiziaria.